Norme e caratteristiche tecniche richieste per gli impianti di illuminazione d’emergenza in Italia

ATTIVITA’ COMMERCIALI (>400mq)

10 lux sulle vie di esodo, 5 lux su ogni altro ambiente, prevede un’autonomia di 20 minuti. Le uscite di sicurezza e i percorsi per raggiungerle devono essere evidenziati da segnaletica luminosa mantenuta accesa durante l’esercizio dell’attività.

DM 27/07/2010

ALBERGHI e STRUTTURE RICETTIVE

Alimentazione di sicurezza ad interruzione breve (<0,5 sec), tempo di ricarica 12h, autonomia 1h, illuminamento non inferiore a 5 lux.

DM 09/04/1994. Norma CEI 64-55.

SCUOLE, UNIVERSITA’

Illuminazione di sicurezza con tempo di ricarica 12h; autonomia 30’; illuminamento non inferiore a 5 lux.

DM 26/08/1992. DM 08/03/1985. Norma CEI 64-52. UNI 10840.

MUSEI, MOSTRE, BIBLIOTECHE

Alimentazione di sicurezza ad interruzione breve (<0,5 sec), tempo di ricarica 12h, autonomia 1h, illuminamento non inferiore a 2 lux in tutti gli ambienti con presenza di pubblico e 5 lux sulle uscite e nelle scale.

Norma CEI 64-15.

PREVENZIONE INCENDI E SFOLLAMENTO

L’illuminazione di sicurezza deve garantire un’affidabile segnalazione delle vie di esodo, che per durata e livello di illuminamento consenta un adeguato sfollamento.

DM 08/03/1985.

IMPIANTI SPORTIVI, CAMPEGGI, LOCALITA’ BALNEARI

Alimentazione di sicurezza ad interruzione breve (<0,5 sec), tempo di ricarica 12h, autonomia 1h, illuminamento non inferiore a 5 lux. Si deve mantenere il 10% del livello d’illuminamento medio sul campo da gioco e nei tratti iniziali delle vie d’uscita.

DM 18/03/1996. UNI 9316-APRILE 1989.

TEATRI, CINEMA, SALE CONCERTI E DA BALLO, MERCATI NOTTURNI

Illuminazione di emergenza entro un tempo breve (<0,5 sec) con indicazione delle vie di esodo; illuminamento di 2 lux in tutti gli ambienti con presenza di pubblico e 5 lux sulle uscite e nelle scale; ricarica completa in 12 h; autonomia di almeno 1 h.

DM 19/08/1996. Norma CEI 64/8. Norma CEI 64/50. Circolare N. 16/1951. Regio Decr. 07/11/1942 N. 1564. Circolare N. 79 del 27/08/1971.

AMBIENTI DI LAVORO (>100 lavoratori)

Illuminazione di emergenza con la presenza di oltre 100 lavoratori; in caso di pericolo per l’abbandono immediato di macchine ed apparecchi e quando si lavorano sostanze pericolose. Illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente nelle uscite di emergenza che richiedono illuminazione artificiale e dove i lavoratori sono particolarmente esposti a rischio. Alimentazione di sicurezza ad interruzione breve (<0,5 sec), tempo di ricarica 12h, autonomia 2h (1h con apparecchi autonomi), illuminamento non inferiore a 5 lux ad 1mt di altezza lungo le vie d’uscita.

DPR 27/04/1955 N.547. DL 19/09/1994 N.626. D.Lgs 81/08. D.Lgs 106/09. DM 22/02/2006. UNI EN 1838. DM 10/03/1998. DPR 20/03/1956 N.320.

EDIFICI CIVILI E RESIDENZIALI

Illuminazione di sicurezza affidabile e segnalazione delle vie di esodo in edifici con altezza superiore a 32 mt. E’ opportuna l’illuminazione di sicurezza con autonomia di almeno 1h. Illuminazione di sicurezza ad intervento immediato, con illuminamento di 5 lux minimi per le operazioni di sfollamento.

DM 16/05/1987, N. 246. Norma CEI 64-50. DM 01/02/1986.

LOCALI PER USO MEDICO (>25 letti), OSPEDALI, CASE DI CURA

Alimentazione di sicurezza ad interruzione breve (es. lampade scialitiche), media o lunga, tempo di ricarica 12h, autonomia 2h, 1h in caso di presenza di gruppo elettrogeno. Illuminamento non inferiore a 5 lux lungo le vie di esodo. Autonomia ed immediata disponibilità di alimentazione di emergenza per i servizi essenziali, nonchè un minimo di illuminazione negli altri ambienti.

Norma CEI 64-8 sez. 710. DM 18/09/2020. DM 08/03/1985, DM 05/08/1977. DDF 29/07/1939.