Come sta cambiando la normativa europea sull’etichettatura energetica degli apparecchi di illuminazione
E’ in corso di approvazione presso la Commissione Europea (ultimo aggiornamento 05/12/2018) il nuovo decreto europeo sull’etichettatura degli apparecchi di illuminazione proposto dal Parlamento Europeo (ultimo draft inviato il 6 novembre 2018).
A quali apparecchi dovranno essere applicate le nuove norme?
Come verranno calcolate le nuove classe energetiche?
Come dovranno essere le nuove etichette?
A queste e ad altre domande abbiamo cercato di dare risposta a partire dalla bozza di legge in discussione in questi giorni (e che ricordiamo non può essere considerata definitiva fintanto che non verrà emanato il decreto da parte della Commissione Europea)
- Campo di applicazione
Il decreto si applica a tutte le sorgenti luminose il cui scopo è “fare luce” per cui rientrano in questa normativa le sorgenti luminose sia quando vengono utilizzate da solo sia quando sono immesse sul mercato in un prodotto complesso come specchi, frigoriferi o ripiani.
Il decreto stabilisce i requisiti per l’etichettatura e la fornitura di informazioni supplementari sui prodotti sulle sorgenti luminose con o senza dispositivi di controllo integrati.
Il campo di applicazione copre tutte le tecnologie di illuminazione, compresi i diodi ad incandescenza, alogeni, fluorescenti, ad alta intensità e diodi emettitori di luce (sia LED inorganici che OLED organici).
- Nuove classi di efficienza energetica
La norma propone una nuova formula per l’etichettatura energetica che riflette meglio l’efficienza energetica ed è più intuitiva nel calcolo rispetto all’indice di efficienza energetica stabilito nell’attuale regolamento sull’etichettatura energetica.
Nelle nuove metriche, i limiti per le classi di efficienza energetica vengono definiti direttamente in termini di efficienza della sorgente di luce, come risultato dell’emissione luminosa totale di una sorgente luminosa (in lumen, lm) divisa per la potenza di rete (230 V) input (in Watt, W) ed espresso come lm / W.
Questo cambiamento implica che per ottenere una data classe di efficienza energetica, le sorgenti luminose con un’elevata emissione luminosa non necessitano di un’efficienza più elevata rispetto alle sorgenti luminose con scarsa emissione di luce. Questo è ragionevole, considerando che quando i nuovi requisiti di etichettatura energetica iniziano ad applicarsi, le classi di etichette mireranno principalmente a differenziare i LED in base alle rispettive efficienze.
I limiti di classe sono proposti con una differenza di 25 lm / W tra le classi consecutive: tutte le sorgenti luminose superiori a 210 lm / W sono di classe A. Tutte le sorgenti luminose inferiori a 85 lm / W sono di classe G.
A partire da giugno 2018, non ci sono fonti di luce sul mercato in grado di soddisfare i limiti di efficienza delle classi A e B (ma ci sono a livello di laboratorio). Quindi queste classi inizialmente sarebbero vuote, come richiesto dal Regolamento (UE) 2017/1369. Le migliori sorgenti luminose a LED tipicamente utilizzate ad uso domestico oggi sul mercato avrebbero la nuova etichetta di classe E; le migliori sorgenti luminose a LED per uso professionale oggi sul mercato sarebbero la classe D e nel 2021 alcune sarebbero considerate di classe C. Nel 2021, quando le nuove classi inizieranno ad applicarsi, la classe A dovrebbe ancora essere vuota mentre potrebbero già essere alcune sorgenti luminose di classe B sul mercato.
- Metodo di calcolo
La classe di efficienza energetica delle sorgenti luminose deve essere determinata sulla base dei valori di efficacia espressi nell’efficacia totale della rete, definita come il flusso luminoso iniziale totale (in lm) diviso per la potenza assorbita dalla rete (in W) – (lm / W) – come indicato nella tabella 1.
- Etichetta energetica
L’etichetta è rivista e aggiornata seguendo le istruzioni del nuovo regolamento quadro (UE) 2017/1369. Il principio generale è che l’etichetta deve essere esposta sul lato della confezione di fronte al potenziale acquirente nel punto vendita (obiettivo di visibilità). Qualora le confezioni siano di piccole dimensione, la soluzione è quella di avere l’etichetta sul retro della confezione, con una freccia colorata con la classe di efficienza energetica visualizzata sul lato anteriore.
Se la sorgente luminosa viene venduta all’interno di un altro prodotto (ad esempio un apparecchio di illuminazione), non è richiesta un’etichetta specifica, ma la confezione del prodotto principale deve visualizzare un testo che dichiara la classe di efficienza energetica della sorgente luminosa contenuta.
La rietichettatura dei prodotti già in commercio è richiesta solo per quei prodotti che rimangono invenduti presso i rivenditori per più di 9 mesi dalla data di applicazione delle nuove misure; altrimenti questi prodotti non possono più essere venduti.
- Formati etichetta
Le seguenti informazioni devono essere incluse nell’etichetta per le fonti di luce:
I Nome o marchio del fornitore;
II Identificatore del modello del fornitore;
III Classe di efficienza energetica; la testa della freccia che contiene la classe di efficienza energetica deve essere collocata alla stessa altezza della punta della freccia della classe di efficienza energetica pertinente;
IV Codice QR, che collega le informazioni del modello disponibili nella parte pubblica del database del prodotto;
V Consumo di energia, espresso in kWh di consumo di elettricità per 1000 ore di sorgente luminosa in funzionamento in modalità;
VI Numero del regolamento europeo di riferimento
- Comunicazione e pubblicità
Qualsiasi pubblicità visiva per uno specifico modello di sorgente luminosa, anche su Internet, deve comunicare la classe di efficienza energetica di tale modello e la gamma di classi di efficienza disponibili sull’etichetta.
La classe energetica e la gamma di classi di efficienza devono essere indicate, come indicato in figura, con:
- una freccia contenente la lettera della classe di energia;
- il colore della freccia corrispondente al colore della classe energetica;
- la gamma di classi di efficienza disponibili.
RIFERIMENTI NORMATIVI